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In Primo Piano
Pubblicato il 15 novembre 2018
Pubblicato il 15 novembre 2018

Intervista a mons. Antonino Legname, vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico interdiocesano siculo

LA SCOMUNICA E LE SUE CONSEGUENZE

LA SCOMUNICA E LE SUE CONSEGUENZE

Cos’è la scomunica?

La scomunica è una censura, cioè una sanzione penale molto grave che viene comminata dall’autorità ecclesiastica competente a chi persiste nel suo atteggiamento contrario agli insegnamenti della Chiesa, specialmente in materia di fede e di morale e rifiuta i mezzi per riparare i danni o lo scandalo.

 

Quanti tipi di scomunica ci sono?

Sono due: la scomunica «latae sententiae», quando si incorre in essa automaticamente per il solo fatto di aver commesso un determinato delitto; e la scomunica «ferendae sententiae» quando per essere inflitta occorre un procedimento canonico penale con l’intervento dell’autorità che può essere il Giudice ecclesiastico o l’Ordinario. In alcuni casi si può applicare e dichiarare una pena “ipso facto”, senza che sia necessario adottare la decisione di imporla con un Decreto, come per esempio nel caso dell’aborto procurato, la cui remissione avviene nel foro interno della Confessione sacramentale. A volte, nei casi in cui è prevista la scomunica «latae sententiae», si può rendere necessario un procedimento canonico penale o amministrativo per accertare la reale commissione del delitto ai fini della dichiarazione e pubblicazione del decreto di scomunica.

 

Prima di arrivare alla scomunica, la persona non deve essere richiamata e ammonita?

Certamente. L’autorità ecclesiastica competente, che ha notizia certa di un delitto commesso da qualcuno a lui soggetto, deve ammonirlo previamente, almeno una volta, perché cessi dalla sua “contumacia”, cioè dal suo comportamento delittuoso e concedergli un congruo spazio di tempo affinché si possa pentire, ravvedere e rettificare la propria condotta o il proprio pensiero contrario agli insegnamenti della Chiesa, e che ha espresso pubblicamente. L’ammonizione previa è un requisito necessario per la valida imposizione della censura. Chi incorre nella scomunica viene gravato da molte proibizioni ecclesiali. Quali?Per esempio: non può celebrare i sacramenti, e neppure ricevere i sacramenti; non può partecipare attivamente alle celebrazioni di culto; non può ricoprire uffici, ministeri o incarichi ecclesiastici, né porre in essere atti di potestà di giurisdizione. E in alcuni casi più gravi previsti dalla legge canonica, se si tratta di un chierico, non è esclusa la dimissione dallo stato clericale.

 

Quali sono i delitti contro la fede e l’unità della Chiesa per i quali si incorre nella scomunica?

Sono diversi. I più conosciuti sono l’apostasia, l’eresia e lo scisma. Ovviamente questi tre delitti suppongono che le persone che li commettono siano battezzati. Se manca il battesimo non sussistono queste tre defezioni. Inoltre, è necessario che il pensiero e l’atto di volontà che costituiscono il delitto, siano manifestati pubblicamente e raccolti da qualcuno.

 

Cos’è l’apostasia?

È il rifiuto totale della fede cristiana. Questo delitto si consuma quando si aderisce ad una religione non cristiana o ad una setta o religione pseudo-cristiana o pseudo-cattolica di cui non si riconosce il battesimo (per esempio l’adesione ai Testimoni di Geova o l’adesione ai Mormoni, ecc.).

 

E l’eresia?

È l’ostinata negazione di qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, oppure il dubbio ostinato manifesto su di essa.

 

Lo scisma?

È il ripudio della sottomissione al Sommo Pontefice; o il rifiuto della Comunione con i membri della Chiesa che sono a lui soggetti. Questo delitto si consuma anche quando si aderisce a Chiese o Comunità Ecclesiali Cristiane che non sono in comunione con il Papa.

 

Quali sono le conseguenze canoniche per queste o altre tipologie di delitti?

L’apostata, l’eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica “latae sententiae”. E se si tratta di un chierico – come già detto – può essere punito con la dimissione dallo stato clericale. Anche l’uso di un mezzo di comunicazione per offendere gravemente o per ingiuriare o eccitare all’odio o al disprezzo contro la religione o la Chiesa, è un delitto contro la fede e l’unità della Comunità ecclesiale. Ci sono anche alcuni delitti contro l’autorità ecclesiastica, quando per esempio si insegna in maniera ostinata una dottrina condannata dal Romano Pontefice o da un Concilio Ecumenico; oppure quando si persiste nel rifiutare una dottrina definitivamente approvata dal Papa o dal Collegio dei Vescovi sulla fede e sui costumi. Inoltre, quando si suscita pubblicamente l’avversione o l’odio contro il Papa o il Vescovo, incitando alla disobbedienza. Esiste anche il delitto di usurpazione di funzioni ecclesiastiche, come per esempio simulare di celebrare la Messa senza essere sacerdote; oppure la Consacrazione Episcopale (attiva e passiva), senza mandato pontificio.

 

Nella scelta della pena canonica l’autorità della Chiesa di cosa deve tener conto?

L’Ordinario deve valutare le circostanze del caso e la recidività da parte di chi compie il delitto. Ovviamente anche nella legge penale canonica esiste la valutazione delle circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti. Cioè le circostanze che possono modificare l’imputabilità: eliminandola, attenuandola o aggravandola, specialmente quando si provoca scandalo pubblico, e di conseguenza anche la pena è diversa a seconda delle differenti circostanze.

 

Cosa succede a chi è complice di un delitto oppure dovesse frequentare riti o «pretesi atti di culto cattolico» celebrati da chi è soggetto a scomunica per eresia e per scisma?

Occorre dire che alcune pene molto gravi possono essere applicate anche alle persone che hanno  cooperato, o cooperano in modi diversi, alla nascita o all’attuazione del delitto. In altre parole, incorrono anche loro nella scomunica “latae sententiae”, prevista dal Codice di Diritto Canonico, e si mettono automaticamente fuori dalla Comunione della Chiesa cattolica.

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