03 dicembre 2020
Osservatorio giuridico-legislativo
SULLA CELEBRAZIONE DEI RITI FUNEBRI AL TEMPO DI COVID-19
In questo drammatico periodo pandemico la proliferazione di disposizioni governative può generare confusione, come ad esempio il limite massimo di partecipanti per i funerali.
Orbene, per dirimere in punto di diritto la questione si deve sempre fare riferimento alle fonti regolatrici adottate per contrastare l’emergenza pandemica derivante dalla diffusione del virus COVID-19 .
Con il D.P.C.M. 26 aprile u.s., sono state emanate le disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia virale da Covid-19, avviando un processo di graduale ripartenza delle attività sospese a seguito della prima fase della pandemia mantenendo, tuttavia, la limitazione di diversi diritti costituzionali, fra i quali anche l’esercizio della libertà di culto.
L’art. 1, comma 1, lett. i) de predetto d.p.c.m. ha previsto che a decorrere dal 4 maggio p.v. “sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
E’ evidente che la disposizione in esame è connessa all’attuazione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Orbene il predetto provvedimento ha però precisato che la forma liturgica della celebrazione rientra nella competenza dell’autorità ecclesiastica, secondo un prudente apprezzamento legato alle diverse situazioni nei vari territori, le tradizioni e le consuetudini locali, assicurando che la cerimonia si svolga in un tempo contenuto. Così come i riti dell’ultima commendatio e della valedictio al defunto, sono rimessi alla competente autorità ecclesiastica.
Con precipuo riferimento alla celebrazione della Messa, la disciplina emergenziale si è ,mantenuta nel solco della continuità mantenendo dei punti fermi disciplinati da tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso, prescrivendo che i partecipanti indossino idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e mantengano le distanze interpersonali previste, assicurandosi, in caso di celebrazione al chiuso, che il locale abbia una capienza adeguata al richiesto distanziamento e sia previamente sanificato.
Per cui il numero dei partecipanti alla celebrazione non può che dipendere dalle dimensioni del luogo di culto e dalla capienza massima individuata dal legale rappresentante dell’ente.
Quanto sopra è stato ribadito e recentemente specificato di seguito negli stralci relativi alle funzioni religiose del DPCM del 13 ottobre 2020 e dell’allegato 1 del medesimo DPCM. Il cui Art.1 Comma 6 stabilisce che:
“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
o) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
p) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7”
In particolare l’ Allegato 1 “Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo” cita:
“1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell’ente individua la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale.
1.3 L’accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento – favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l’ipotesi di incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche.
1.4 Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all’entrata da quelli riservati all’uscita. Durante l’entrata e l’uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.5 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare mascherine.
1.6 Venga ricordato ai fedeli che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.7 Venga altresì ricordato ai fedeli che non è consentito l’accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
La CEI continua specificando:
4 Adeguata comunicazione
4.1 Sarà cura di ogni Ordinario rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che assicurino la migliore diffusione.
4.2 All’ingresso di ogni chiesa sarà affisso un manifesto con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare: 4.1.1 il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza dell’edificio; 4.1.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti; 4.1.3 l’obbligo di rispettare sempre nell’accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di regole di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.
5 Altri suggerimenti 5.1 Ove il luogo di culto non è idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, l’Ordinario del luogo può valutare la possibilità di celebrazioni all’aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria.”
Anche il successivo il DPCM 3 novembre 2020 non modifica le precitate regole per le esequie, riprendendo pedissequamente il precedente provvedimento laddove all’art 1, comma 9, precisa che :
“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, si applicano le seguenti misure:
p) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
q) Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni si cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7”. Un’ultima rilevante considerazione va segnalata in relazione ai poteri di ordinanza dei sindaci dei comuni che in tale ambito risultano oggi fortemente limitati. Infatti l’art 3, comma 2, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35, stabilisce in modo chiaro che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali e regionali , unici strumenti validi a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale. I funerali continueranno a svolgersi in tutta Italia secondo le regole già note.
Per l’O.G.L.R.
Cristiano Bevilacqua
Condividi