Pubblicato il

03 novembre 2021

Osservatorio Giuridico-legislativo

LEGGI REGIONALI: BREVI NOTE (gennaio – ottobre 2021)

LEGGI REGIONALI: BREVI NOTE (gennaio – ottobre 2021)

L’attività legislativa della Regione Siciliana, nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2021, è stata caratterizzata dall’approvazione di 27 leggi, tre delle quali oggetto di impugnazione da parte dello Stato ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

Di particolare interesse per il nostro ambito sono la Legge 13 luglio 2021, n. 16 che contiene (poche) disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l’esclusione sociale. Rileva in particolare l’art 3 che  promuove la possibilità per le IPAB di stipulare contratti con la regione e i comuni aventi ad oggetto i propri immobili al fine di promuovere azioni di sostegno per il ricovero degli indigenti e di tutte quelle persone in condizione di estrema marginalità sociale.

A ciò si aggiunga  la Legge 29 luglio 2021, n. 20 – Legge regionale per l’accoglienza e l’inclusione – che  prevede un sistema integrato programmato di interventi, che coinvolgono enti locali e del terzo settore, volti alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e degli apolidi presenti sul proprio territorio, assicurando l’effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana. Varie disposizioni sono dedicate all’educazione e formazione, al lavoro, all’assistenza sanitaria, alle politiche abitative. Si tratta ora di verificare concretamente come verrà attuato tale provvedimento legislativo.

Meritano, inoltre, di essere segnalate le leggi oggetto di impugnazione davanti la Corte Costituzionale essendo di particolare rilevanza per l’ordinamento regionale siciliano.

In particolare è stata impugnata la Legge n. 2 del 3 febbraio 2021 “Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio”, in quanto eccederebbe dalle competenze statutarie della Regione Siciliana.

Si precisa che nonostante alla Regione Siciliana sia stato riconosciuto un particolare grado di autonomia in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, è altrettanto certo che la legislazione regionale trovi un preciso limite nelle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualificabili come “norme di grande riforma economico-sociale” (Corte cost., sentenza n. 238 del 2013).

Le disposizioni impugnate determinano un generale abbassamento del livello di tutela dei boschi e delle foreste, addirittura revocando in radice la previgente normativa di tutela. E ciò in assenza di una pianificazione paesaggistica estesa all’intero territorio, e quindi diretta anche alla disciplina delle aree boschive, e nonostante l’obbligo per la Regione di provvedere a tale pianificazione, ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, costituenti norme di grande riforma economico-sociale valevoli anche nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale.

E’ stata impugnata anche la legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5 contenente “Norme in materia di enti locali”, anche qui per aver esercitato le proprie competenze in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001, che costituiscono per le Regioni a statuto speciale norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e, in quanto tali, esse si impongono al rispetto del legislatore della Regione autonoma (cfr. sentenze Corte Cost. n. 93/2019; n. 201; n. 16/2020), in violazione dell’articolo 117, secondo comma, della costituzione che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile; la legge 4 marzo 2021, n. 6 contenente “Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie”, per eccesso della competenza riconosciuta dall’articolo 14, primo comma, lettere p) e q) dello Statuto Speciale che attribuisce alla regione una competenza primaria relativamente all’ordinamento degli uffici e degli enti regionali, nonché quelle concernenti lo stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, trovando tuttavia il proprio limite, ai sensi del medesimo articolo 14, nelle disposizioni costituzionali.

In base a ciò la prevista riapertura dei termini per l’iscrizione all’albo dedicato esclusivamente ai dipendenti delle società in liquidazione indicati nell’articolo 3 della legge regionale impugnata, non riguardando l’intera platea di lavoratori eccedenti dipendenti da società di controllo pubblico ai sensi del citato articolo 25 del D.Lgs. n. 175/2016, viola l’art 117 Cost poiché interviene con una riapertura di termini in una disciplina di carattere transitorio, oramai chiusa  e produce una ingiustificata disparità di trattamento.

Cristiano Bevilacqua

Responsabile Osservatorio regionale Giuridico – Legislativo

 

 

 

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