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MONREALE. “SULLA PARTECIPAZIONE DELLE SCUOLE AD ATTI DI CULTO”

E’ di oggi 2 marzo la notizia che un Sindacato “ricorda ai Dirigenti Scolastici che nelle scuole non è consentita l’organizzazione o la partecipazione in orario scolastico ad atti di culto, celebrazioni o a qualsiasi altra attività̀ di natura religiosa così come espressamente previsto dalla sentenza del T.A.R. Emilia Romagna n. 250/1993 e dalla successiva C.M. prot. n. 3084/1996.” (Cfr. http://www.orizzontescuola.it/news/non-consentita-organizzazione-orario-scolastico-attivita-natura-religiosa).

A tal proposito, una nota stampa della Curia di Monreale chiarisce:
“Peccato che la Sindacalista si è fermata a leggere solo la sentenza del TAR!
La Sindacalista dovrebbe saper che dopo quella sentenza del TAR (Emilia Romagna n. 250/1993)ci sono state 2 – dico due – Ordinanza del Consiglio di Stato che hanno affermato esattamente il contrario ed un’altra sentenza del TAR del Veneto in sintonia con le Ordinanze del consiglio di Stato.
Le ordinanze che la sindacalista dovrebbe leggere sono le seguenti: 
Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 391/93 del 26.3.1993
Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 392/1993 del 26.3.1993.
Sentenza numero 3635 del TAR del Veneto del 15 novembre 2007
Solo dopo aver completato la lettura delle norme si capirà che non fanno parte del programma di religione cattolica incontri di spiritualità e celebrazioni liturgiche, né l’attuale normativa prevede di far celebrare atti di culto per gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.
Seguendo invece le normali vie istituzionali scolastiche, inoltrando cioè domande ai Dirigenti Scolastici e ai Consigli di Circolo e d’Istituto da parte di famiglie e/o alunni, Insegnanti di religione, essi possono essere legittimamente ed opportunamente, essere proposti e realizzati.
Infatti “Il Consiglio di Circolo o Istituto, …, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e della attività della scuola … nelle seguenti materie” (Cfr. comma 3 dell’articolo 10 del Decreto Legislativo numero 297 del 16 aprile 1994) e tra le attività della scuola al comma e) dello stesso articolo leggiamo ancora che Il Consiglio di Circolo o Istituto ha potere deliberante in merito ai “Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, …, alle libere attività complementari,..”.
Si nota chiaramente che non si tratta di iniziative connesse all’insegnamento della religione cattolica, ma di iniziative che acquistano legittimità nella scuola al pari di ogni altra attività di cui è viva la scuola.
Ecco il testo della CM 13.02.1992 nota 13377/544MS del 13 febbraio 1992.
La suddetta circolare è ancora valida.
OGGETTO: Partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso
Continuano a pervenire quesiti concernenti:
a) la partecipazione degli alunni a cerimonie religiose quali, ad esempio, la celebrazione della Messa all’inizio dell’anno scolastico o in occasione della Pasqua e la benedizione pasquale delle aule;
b) gli incontri delle scolaresche con i vescovi diocesani nell’ambito delle visite pastorali da essi effettuate.
In proposito questo Ministero è dell’avviso che la partecipazione degli alunni ad atti di culto possa avvenire soltanto a seguito di specifiche deliberazioni assunte dai competenti organi di democrazia scolastica.
Si ritiene, pertanto, che il consiglio di circolo o di istituto avvalendosi delle attribuzioni riconosciutegli dall’art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 possa deliberare, con l’osservanza delle disposizioni ivi stabilite, di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni o attività extrascolastiche previste dalla lettera d) di tale articolo.
Analogamente si ritiene possa operarsi per quanto attiene alle visite pastorali del Vescovo, le cui date di effettuazione dovranno, ovviamente, essere comunicate dalla Curia con un congruo anticipo, così da poterne concordare in tempo utile le modalità con le istituzioni scolastiche interessate. In ogni caso, la partecipazione degli alunni e dei docenti alle iniziative di cui sopra dovrà essere libera. Si pregano le SS.LL. di comunicare quanto sopra alle istituzioni scolastiche delle rispettive circoscrizioni.“[01]

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