Regolamento della Segreteria Pastorale della CESi

CAPITOLO I

Art. 1 – Natura e Finalità

La Segreteria Pastorale è l’organismo di cui si avvale la Conferenza Episcopale Siciliana per realizzare e coordinare iniziative pastorali unitarie, nel rispetto dell’autonomia e dei piani pastorali delle singole Chiese particolari.

Art. 2 Compiti

    Per il raggiungimento delle finalità, di cui all’art. 1, la C.E.Si. affida alla Segreteria Pastorale i seguenti compiti:
    a. promuovere il coordinamento e la collaborazione fra gli Organismi Pastorali Regionali;
    b. stimolare ricerche e studi per una attenta lettura della situazione, individuando eventuali iniziative e strumenti idonei;
    c. curare l’organizzazione e la realizzazione di tutto quanto la C.E.Si. riterrà opportuno affidarle.

CAPITOLO II

Art. 3 – Composizione

    La Segreteria Pastorale della C.E.Si. è composta da:
– Presidenza
– Consiglio Regionale

Art. 4 – Presidenza

La Presidenza della Segreteria Pastorale è composta da:
    · Vescovo Segretario della C.E.Si., nella qualità di Presidente;
    · Il Direttore;
    · Vice-direttore.

Art. 5 – Compiti del Presidente

Il Presidente:
    a. è responsabile di tutta l’attività della Segreteria Pastorale;
    b. convoca e presiede le riunioni della Segreteria Pastorale;
    c. approva i programmi di attività;
    d. nomina, “pro tempore”, eventuali consulenti e coadiutori della Segreteria Pastorale e propone alla C.E.Si. la nomina del Vice-direttore;
    e. può istituire un Consiglio di Segreteria scegliendone i membri dal Consiglio Regionale;
    f. approva il bilancio preventivo e consuntivo della Segreteria Pastorale e degli Uffici regionali;
    g. può delegare al Direttore della Segreteria Pastorale l’esercizio di determinate funzioni a lui riservate.

Art. 6 – Compiti del Direttore


Il Direttore:
    a. coordina e dirige l’attività della Segreteria Pastorale;
    b. sostituisce il Vescovo Presidente, in caso di assenza;
    c. esercita, a norma dell’art. 5/g, le funzioni a lui eventualmente delegate dal Vescovo Presidente;
    d. svolge la funzione di moderatore del Consiglio Regionale.

Art. 7 – Vice-direttore


    Il Vice-direttore della Segreteria Pastorale è nominato dalla Conferenza Episcopale Siciliana, su proposta del Vescovo Presidente della Segreteria.

    Sostituisce, nella guida della Segreteria Pastorale, il Direttore, in caso di assenza. E’ responsabile del settore amministrativo della Segreteria, in particolare per quanto riguarda la Sede della C.E.Si.

Art. 8 – Consiglio Regionale

    Il Consiglio Regionale della Segreteria Pastorale è il luogo del coordinamento e della collaborazione degli Uffici Regionali della C.E.Si.
    E’ composto dai Direttori degli Uffici Pastorali Regionali, di cui all’art. 5 delle “Norme generali comuni”.    E’ presieduto dal Vescovo Segretaio della CESi. Ne è moderatore il Direttore della Segreteria Pastorale.
    Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l’anno, e tutte le volte che il Vescovo Presidente lo ritiene opportuno, per coordinare e verificare le attività pastorali della Regione.

Art. 9 – Commissioni

    La Segreteria Pastorale, per meglio svolgere il proprio compito e per lo studio e l’approfondimento di particolari problemi, potrà avvalersi della collaborazione di Esperti e di Commissioni, all’uopo nominati dal Vescovo Presidente, sentiti i relativi Ordinari diocesani.
Le Commissioni, per loro natura, sono temporanee.

CAPITOLO III

Art. 10 – Ufficio tecnico-organizzativo


    Per tutti i servizi necessari all’organizzazione e al sostegno delle proprie attività, la Segreteria Pastorale si avvale di un apposito Ufficio tecnico-organizzativo.
    L’organico del personale addetto è stabilito e nominato dal Vescovo Presidente, d’intesa con il Direttore e il Vice-direttore della Segreteria Pastorale, previa approvazione della Conferenza Episcopale.
    Tale personale potrà essere o volontario o stipendiato. Al personale volontario viene offerto il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Art. 11 Ufficio Stampa

    Per curare la comunicazione ad extra delle attività della Conferenza Episcopale e di quelle degli Uffici Regionali, ci si avvale di un Ufficio Stampa.
    Esso dipende direttamente dal Vescovo Presidente, ed è costituito da un responsabile nominato dalla Conferenza e da eventuali collaboratori.

Art. 12 – Amministrazione

    La Segreteria Pastorale provvede alle spese occorrenti per la propria organizzazione e la propria attività con mezzi economici messi a disposizione dalla C.E.Si.
    Sovrintende all’amministrazione il Vice-direttore della Segreteria Pastorale (cfr. art. 7 cap. II).
    Gli Uffici Regionali devono presentare il preventivo e il consuntivo di spesa, delle attività di loro spettanza, al Vescovo Presidente della Segreteria Pastorale.
    Spetta al Vescovo Presidente approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Segreteria Pastorale.

CAPITOLO IV

Art. 13 – Durata degli Incarichi

    Gli incarichi hanno la durata di cinque anni e possono essere rinnovati solo per un secondo quinquennio consecutivo.
    Non possono essere nominati coloro che hanno superato il 75° anno di età.
    Gli eventuali sostituti che subentrano ad incaricati decaduti per qualsiasi motivo, assumono l’incarico fino alla scadenza del quinquennio.
    Il quinquennio si calcola a partire dal 1° Gennaio 2008.
<!–PREMESSA

La Segreteria Pastorale della C.E.Si. è stata istituita il 30 gennaio 1986 dalla Conferenza Episcopale Siciliana a conclusione del primo Convegno delle Chiese di Sicilia, celebrato ad Acireale tra il 25 febbraio e il 1° marzo 1985, sul tema “Una presenza per servire. Le Chiese di Sicilia a vent’anni dal Concilio verso il 2000”.

CAPITOLO I

Art. 1 – Natura e Finalità

La Segreteria Pastorale della C.E.Si. è l’organismo di cui si serve la Conferenza Episcopale Siciliana per realizzare e coordinare iniziative pastorali unitarie, nel rispetto dell’autonomia e dei piani pastorali delle singole Chiese particolari.

Art. 2 Compiti

Per il raggiungimento delle finalità, di cui all’art. 1, la C.E.Si. affida alla Segreteria Pastorale i seguenti compiti:
a. promuovere l’intesa e la collaborazione fra tutti gli Organismi Pastorali Regionali;
b. stimolare ricerche e studi per una attenta lettura della situazione, individuando eventuali iniziative e strumenti idonei;
c. curare l’organizzazione e la realizzazione di tutto quanto la C.E.Si. riterrà opportuno affidarle.

CAPITOLO II

Art. 3 – Composizione

La Segreteria Pastorale della C.E.Si. è composta da:
– Presidenza
– Consiglio Regionale

Art. 4 – Presidenza

La Presidenza della Segreteria Pastorale è composta da:
– Vescovo Segretario della C.E.Si., nella qualità di Presidente;
– Segretario aggiunto della C.E.Si. per il coordinamento pastorale, nella qualità di Direttore;
– Vice-direttore.

Art. 5 – Compiti del Presidente

Il Presidente
a. è responsabile di tutta l’attività della Segreteria Pastorale;
b. convoca e presiede le riunioni della Segreteria Pastorale;
c. approva i programmi di attività;
d. nomina, “pro tempore”, eventuali consulenti e coadiutori della Segreteria Pastorale e propone alla C.E.Si. la nomina del Vice-direttore;
e. può istituire un Consiglio di Segreteria scegliendone i membri dal Consiglio Regionale;
f. approva il bilancio preventivo e consuntivo della Segreteria Pastorale;
g. può delegare al Direttore della Segreteria Pastorale l’esercizio di determinate funzioni a lui riservate.

Art. 6 – Compiti del Direttore

Il Direttore
a. coordina e dirige l’attività della Segreteria Pastorale;
b. sostituisce il Vescovo Presidente, in caso di assenza;
c. esercita, a norma dell’art. 5/g, le funzioni a lui eventualmente delegate dal Vescovo Presidente;
d. svolge la funzione di moderatore del Consiglio Regionale.

Art. 7 – Vice-direttore

Il Vice-direttore della Segreteria Pastorale della C.E.Si. è nominato dalla Conferenza Episcopale Siciliana, su proposta del Vescovo Presidente della Segreteria.
Sostituisce, nella guida della Segreteria Pastorale, il Direttore, in caso di assenza. E’ responsabile del settore amministrativo della Segreteria, in particolare per quanto riguarda la Sede della C.E.Si.

Art. 8 – Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale della Segreteria Pastorale è il luogo del coordinamento e della collaborazione dei Centri Regionali della C.E.Si.

E’ composto da
– Presidenza
– Direttori degli Uffici dei Centri Regionali.

Ne è moderatore il Direttore della Segreteria Pastorale.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l’anno, e tutte le volte che il Vescovo Presidente lo ritiene opportuno, per coordinare e verificare le attività pastorali della Regione.

Art. 9 – Commissioni

La Segreteria Pastorale, per meglio svolgere il proprio compito e per lo studio e l’approfondimento di particolari problemi, potrà avvalersi della collaborazione di Esperti e di Commissioni, all’uopo nominati dal Vescovo Presidente, sentiti i relativi Ordinari diocesani.

Le Commissioni, per loro natura, sono temporanee.

CAPITOLO III

Art. 10 – Ufficio tecnico-organizzativo

Per tutti i servizi necessari all’organizzazione e al sostegno delle proprie attività, la Segreteria Pastorale si avvale di un apposito Ufficio tecnico-organizzativo.
L’organico del personale addetto è stabilito e nominato dal Vescovo Presidente, d’intesa con il Direttore e il Vice-direttore della Segreteria Pastorale, previa approvazione della Conferenza Episcopale.

Tale personale potrà essere o volontario o stipendiato. Al personale volontario viene offerto il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

Art. 11 – Amministrazione

La Segreteria Pastorale provvede alle spese occorrenti per la propria organizzazione e la propria attività con mezzi economici provenienti dalla C.E.Si.

Sovrintende all’amministrazione il Vice-direttore della Segreteria Pastorale (cfr. art. 7 cap. II).

I Centri Regionali devono presentare il preventivo e il consuntivo di spesa, delle attività di loro spettanza, al Vescovo Presidente della Segreteria Pastorale.

Spetta al Vescovo Presidente approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Segreteria Pastorale.

CAPITOLO IV

Art. 12 – Durata degli Incarichi

Tutti gli incarichi hanno la durata di cinque anni e possono essere confermati per un ulteriore quinquennio.

Non possono essere nominati alle varie cariche coloro che hanno superato il 75° anno di età.
Il quinquennio si calcola a partire dal 1° Gennaio 2003.

Gli eventuali sostituti che subentrano ad incaricati o rappresentanti, decaduti per qualsiasi motivo, assumono l’incarico fino alla scadenza del quinquennio.–>