{"id":18675,"date":"2024-06-29T19:34:32","date_gmt":"2024-06-29T17:34:32","guid":{"rendered":"http:\/\/euwps06.newsmemory.com\/chiesedisicilia\/news\/?p=18675"},"modified":"2024-06-29T21:31:49","modified_gmt":"2023-09-03T21:31:49","slug":"autonomia-divisiva-o-solidale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.chiesedisicilia.org\/2024\/06\/29\/autonomia-divisiva-o-solidale\/","title":{"rendered":"AUTONOMIA DIVISIVA O SOLIDALE?"},"content":{"rendered":"<p><em>Dopo l&#8217;approvazione della legge sull&#8217;autonomia differenziata l&#8217;Ufficio di pastorale sociale e del lavoro ha chiesto al Laboratorio socio-politico della Cesi una riflessione sui possibili scenari futuri a livello sociale.\u00a0Si consegna il testo per una approfondita riflessione all&#8217;interno delle nostre realt\u00e0 ecclesiali.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Autonomia divisiva o solidale?<\/strong><\/p>\n<p>172 voti favorevoli, 99 contrari e uno astenuto: l\u2019autonomia differenziata \u00e8 legge. Il provvedimento proposto dal ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli (Lega), definisce le modalit\u00e0 con cui le regioni potranno chiedere gestire in proprio alcune delle materie su cui al momento la competenza \u00e8 dello Stato centrale: tra cui sanit\u00e0 e istruzione.<\/p>\n<p>Il testo approvato da un lato si concentra sulle procedure per stipulare le intese tra Regioni e Governo, scelta che produce effetti limitativi anche sui rimedi legislativi e giurisdizionali. Le leggi di approvazione delle intese Stato-regioni godono di una particolare resistenza passiva alle modificazioni o abrogazioni che si vogliano introdurre con legge non preceduta a sua volta da intesa.<\/p>\n<p>A ci\u00f2 si aggiunga come il campo della devoluzione si estende a 23 materie e riguarda sia le materie di legislazione concorrente (dall\u2019istruzione all\u2019alimentazione, dalle grandi reti di trasporto all\u2019ordinamento sportivo, dalla salute al lavoro) \u2013 nelle quali, peraltro, allo Stato non spetta che la determinazione dei princ\u00ecpi fondamentali \u2013 ma anche\u00a0 le materie di competenza esclusiva dello Stato, toccando la giustizia di pace e perfino le norme generali sull\u2019istruzione e la tutela dell\u2019ambiente, dell\u2019ecosistema e dei beni culturali. Ci\u00f2 costituisce un irrazionale campo largo.<\/p>\n<p>D\u2019altro lato rimanda la decisione sulle modalit\u00e0 di finanziamento degli stessi Lep, e non tiene conto della necessit\u00e0 di prevedere adeguati meccanismi perequativi per impedire l\u2019aumento delle disuguaglianze e dei divari territoriali. I LEP misurano il grado di democraticit\u00e0 di una nazione: lo stato \u00e8 pi\u00f9 democratico quanto meno persone lascia indietro. \u00a0 Ricordiamo che i LEP sono stati pi\u00f9 volte dichiarati dalla Corte costituzionale, nelle decisioni 220\/2021, n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020 \u201cnucleo invalicabile di garanzie minime\u00bb per rendere effettivi tali diritti,\u201d; \u201celemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali (, sentenze n. 197 del 2019 e n. 117 del 2018).<\/p>\n<p>Di per s\u00e9, l\u2019autonomia differenziata non \u00e8 uno schiaffo, una infedelt\u00e0 allo spirito della Costituzione in quanto espressamente prevista dalla stessa, pu\u00f2 diventarlo per\u00f2 \u2013 ed \u00e8 questo il rischio vero \u2013 se non attuata compatibilmente con gli altri princ\u00ecpi costituzionali, tra cui spicca quello supremo, perch\u00e9 non modificabile neppure con procedimento di revisione costituzionale, dell\u2019unit\u00e0 e indivisibilit\u00e0 della Repubblica, posto dall\u2019art. 5 e specificato anche in norme dello stesso titolo V: \u201cunit\u00e0 giuridica\u201d e \u201cunit\u00e0 economica (art. 120); \u201ccoesione e solidariet\u00e0 sociale (art. 119); \u201clivelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali (art. 117, 120).\u00a0 Alla luce di ci\u00f2 la determinazione dei lep avrebbe richiesto a monte una valutazione complessiva di quelli che il Paese \u00e8 effettivamente in grado di finanziare complessivamente e non una stima successiva materia per materia, perch\u00e9 ci si troverebbe alla fine nella condizione di non potere finanziare i lep necessari ad assicurare l\u2019esercizio dei diritti civili e sociali.<\/p>\n<p>Il pericolo \u00e8 di attuare una riforma che, come avrebbe detto don Milani, &#8220;fa parti uguali tra diseguali&#8221;.<\/p>\n<p>Riteniamo che non di questa legge ha bisogno il nostro Paese, ma di interventi strutturali stabili ed efficaci per assicurare a tutti, a cominciare dalle fasce deboli e impoverite, che cerchino di arginare la povert\u00e0 assoluta e per rinforzare il sistema sanitario nazionale che si prenda cura rapidamente e costantemente di chi soffre.<\/p>\n<p>Inoltre, i contenuti e gli ambiti dei LEP (riguardanti 14 materie fra le 23 previste dall&#8217;art. 116 Cost.) non sono stati ancora definiti. Il Governo entro 24 mesi dovr\u00e0 adottare decreti legislativi per determinare i Livelli essenziali delle prestazioni inerenti, in gran parte, servizi sociali e diritti civili.<\/p>\n<p>Poich\u00e9 la legge si chiude affermando che la stessa non comporta oneri a carico dello Stato non si comprende come possano essere superati i divari territoriali, alcuni storici, fra Nord e Meridione d&#8217;Italia con riguardo proprio ai diversificati livelli di prestazione dei servizi. E ci\u00f2 vale per le Regioni a statuto Ordinario.<\/p>\n<p>La legge, inoltre, non affronta la rilevante questione della richiesta di attribuzioni senza causa da parte delle Regioni. Non sono previste, infatti, condizioni per l\u2019accesso all\u2019autonomia differenziata materia per materia. Esse possono chiedere la devoluzione di tutte le 23 materie senza giustificarlo con bisogni specifici del territorio, diversi da quelli generali a causa di condizioni territoriali, sociali, economiche, demografiche, n\u00e9 con gli obiettivi che intendono raggiungere con il decentramento. Qui emerge un divario profondo con le cinque regioni a statuto speciale tra cui\u00a0 la Regione siciliana che, ab origine, ha un autonomia speciale\u00a0 la quale non \u00e8 ancora stata utilizzata come avrebbero meritato i cittadini siciliani. Si auspica quindi che vengano, comunque,\u00a0 fatte valere con decisione esigenze di riqualificazione della spesa e degli obiettivi di bilancio.<\/p>\n<p>Il secolo scorso Horace Kallen si pose una domanda\u00a0 \u201cSi pu\u00f2 essere uguali e diversi ?\u201d La risposta \u00e8 positiva ma le differenze possono e anzi debbono non devono diventare disuguaglianze. Non pu\u00f2 accettarsi\u00a0 una\u00a0 frammentazione della Repubblica (una e indivisibile) in staterelli , con i propri egoismi territoriali in competizione tra loro\u00a0 e le caratteristiche peculiari di ciascuna regione non devono ostacolare la crescita di una comunit\u00e0 di persone uguali alle altre nel rispetto di un principio\u00a0 fondamentale, sovraordinato anche alle norme revisionate del titolo V, che, se interpretate e attuate in modo praticamente antiunitario, non si sottrarrebbero ad un giudizio di incostituzionalit\u00e0. L\u2019unit\u00e0 e indivisibilit\u00e0 della Repubblica passa necessariamente dall\u2019art. 2\u00a0 e nei numerosi articoli che concorrono alla costruzione dello stato sociale: la solidariet\u00e0 che prima dei diritti impone ad ogni singolo cittadino, comune e regione il rispetto di una soglia minima di \u201cdoveri inderogabili\u201d che dev\u2019essere rispettata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":4,"featured_media":18674,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"news-destination":[],"news-source":[],"is_homepage":[],"ta_other":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.chiesedisicilia.org\/chiesedisicilia\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18675"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.chiesedisicilia.org\/chiesedisicilia\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.chiesedisicilia.org\/chiesedisicilia\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.chiesedisicilia.org\/chiesedisicilia\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.chiesedisicilia.org\/chiesedisicilia\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18675"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.chiesedisicilia.org\/chiesedisicilia\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18675\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18676,"href":"https:\/\/www.chiesedisicilia.org\/chiesedisicilia\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18675\/revisions\/18676"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.chiesedisicilia.org\/chiesedisicilia\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18674"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.chiesedisicilia.org\/chiesedisicilia\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18675"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.chiesedisicilia.org\/chiesedisicilia\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18675"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.chiesedisicilia.org\/chiesedisicilia\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18675"},{"taxonomy":"news-destination","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.chiesedisicilia.org\/chiesedisicilia\/news\/wp-json\/wp\/v2\/news-destination?post=18675"},{"taxonomy":"news-source","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.chiesedisicilia.org\/chiesedisicilia\/news\/wp-json\/wp\/v2\/news-source?post=18675"},{"taxonomy":"is_homepage","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.chiesedisicilia.org\/chiesedisicilia\/news\/wp-json\/wp\/v2\/is_homepage?post=18675"},{"taxonomy":"ta_other","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.chiesedisicilia.org\/chiesedisicilia\/news\/wp-json\/wp\/v2\/ta_other?post=18675"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}